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Legge 21 maggio 2004, n. 128
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo
2004, n. 72, recante interventi per contrastare la
diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo,
nonché a sostegno delle attività cinematografiche e
dello spettacolo"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004
Legge di conversione
Art. 1.
1.
Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante
interventi per contrastare la diffusione telematica
abusiva di materiale audiovisivo, nonchè a sostegno
delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla
legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva
di opere dell'ingegno
1. Al fine di promuovere la
diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica
delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni
del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti
telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa,
e' corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto
assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa
sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La
comunicazione, di adeguata visibilita', contiene
altresi' l'indicazione delle sanzioni previste, per le
specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni. Le relative modalita'
tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base
di accordi tra la Societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE) e le associazioni delle categorie
interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso
deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne
l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli
articoli 71-sexies, 71-septies e 174-&ter della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, nonche' quanto previsto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.
2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "a fini di lucro"
sono sostituite dalle seguenti: "per trarne
profitto".
3. Al comma 2 dell'art. 171-ter
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne
profitto, comunica al pubblico immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore, o parte di essa;".
4. Il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le
segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e
repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis)
del comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il
raccordo con le Amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i prestatori di servizi della societa'
dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita' di polizia
le informazioni in proprio possesso utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori
delle condotte segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, per le violazioni commesse per via
telematica di cui al presente decreto, i prestatori di
servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione
dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in
essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai
contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.
7. La violazione degli obblighi di
cui ai commi 5 e 6 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le
sanzioni previste dall'art. 21 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70.
8. All'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video,
fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per
lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni
gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla
masterizzazione di supporti DVD e CD e software
finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei
relativi prezzi di listino al rivenditore".
9. All'art. 71-septies della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi
3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa
nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto
gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I
predetti soggetti devono presentare alla Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi,
una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni
effettuate e i compensi dovuti, che devono essere
contestualmente corrisposti. In caso di mancata
corresponsione del compenso, e' responsabile in solido
per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei
supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di
cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonche',
nei casi piu' gravi o di recidiva, con la sospensione
della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi
ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione
stessa.".
Art. 2.
Disposizioni relative alle attivita' cinematografiche
e allo spettacolo
01. All'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al
comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei
contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti
concessi";
1. All'art. 27 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a
favore delle imprese di produzione, presentate a valere
sul fondo di cui all'art. 27 ed all'art. 28 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
sono valutate secondo la disciplina risultante dalla
medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione,
qualora, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il
riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e
relativamente ad esse sia stato depositato presso la
competente Direzione generale il risultato dell'esame
tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario
di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994,
concernente "Norme di attuazione del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in
favore del cinema", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative
ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento
dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate
dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano
finanziario, possono essere nuovamente presentate ai
sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici
e' riconosciuto, con priorita' di trattazione rispetto
alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione
per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi
dell'art. 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art.
8.";
b) al comma 8, dopo le parole: "decreto
legislativo" sono inserite le seguenti: "non
hanno natura regolamentare e".
2. Le risorse di cui all'art. 3,
comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni
di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze,
anche di funzionamento, del settore dello spettacolo e
della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura
e dello spettacolo "Arcus S.p.a.". In ogni
caso, alla erogazione delle risorse per le finalita' di
cui al periodo precedente si provvede successivamente
all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83
dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996.
3. L'art. 4 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato. Le risorse
giacenti sul conto speciale di cui alla predetta
disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'art.
12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma
restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
3-bis. All'art. 10 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di
partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto
complessivo al patrimonio della fondazione non puo'
superare la misura del quaranta per cento del patrimonio
stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare
un rappresentante nel consiglio di amministrazione
fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad
un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni
consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per
cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per
la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato
con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso
nella fondazione, fermo restando quanto previsto in
materia di composizione del consiglio di
amministrazione. La permanenza nel consiglio di
amministrazione dei rappresentanti nominati dai
fondatori privati e' subordinata all'erogazione da parte
di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente.
Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori
privati interessati dichiarano per atto scritto di voler
concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella
misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non
puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.
3-ter. L'art. 24 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri
di ripartizione della quota del Fondo unico per lo
spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche
sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali non avente natura
regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1o gennaio
2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve
attenersi ai seguenti principi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di
attivita' di ciascuna delle fondazioni sulla base degli
obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai
sensi dell'art. 17, anche con riferimento al volume
dell'attivita' produttiva ed allo spazio riservato alle
giovani generazioni di artisti;
c) misura degli investimenti destinati alla promozione
del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei
prezzi, nonche' alla formazione del pubblico giovanile;
d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici
concordati in sede convenzionale;
e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed
amministrativi necessari al conseguimento dei fini
istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale. Gli organici
funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente
definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto
della peculiarita' dei singoli enti, anche in relazione
alla eventuale presenza di corpi di ballo e di
laboratori di costruzione sceno-tecnica;
f) valutazione della entita' della partecipazione dei
privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione
della fondazione.
3. Il principio di cui al comma 2,
lettera b), dovra' essere valutato secondo criteri
oggettivi, anche collegati a meccanismi di
standardizzazione di costi e di determinazione degli
indicatori di rilevazione.
4. Il principio di cui al comma 2,
lettera d), dovra' essere valutato secondo criteri
oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione
definiti in sede convenzionale. A tale fine le
fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al
Ministro per i beni e le attivita' culturali una
dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento
degli obiettivi concordati.
5. Gli elementi indicati dal comma 2,
lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione
delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai
fini di quanto disposto dall'art. 25.
6. La percentuale corrisposta dallo
Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della
ripartizione della quota di cui al comma 1, e'
determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del
Fondo unico per lo spettacolo.
7. Per l'anno 2004 sono validi i
criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239".
3-quater. Al comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: ",
ovvero hanno una partecipazione inferiore al dodici per
cento dei finanziamenti statali per la gestione della
propria attività," sono soppresse.
3-quinquies. All'art. 1 della legge
11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni,
alla Fondazione di cui al comma 1 e' assegnato un
contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 3,
comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la
Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse
assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche".
3-sexies. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le risorse
finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti
dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali
delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al
loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio
di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali
risorse non possono comunque far parte i contributi dei
fondatori pubblici e privati.
3-septies. Le fondazioni
lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle
disposizioni del presente articolo entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 3.
Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e
dello spettacolo "Arcus S.p.a."
1. In attesa dell'adozione del
regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,
individua i limiti di impegno di cui all'art. 13, comma
1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli
esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata
l'aliquota del tre per cento prevista dall'art. 60 della
citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di
bilancio in termini di residui, di competenza e di
cassa.
2. Entro il termine di cui al comma
1, con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il
programma degli interventi da finanziare con le risorse
di cui al medesimo comma 1. Tale programma puo'
ricomprendere anche interventi a favore delle attivita'
culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali presenta al Parlamento una
relazione sugli interventi realizzati ai sensi del
presente comma.
3. Con apposita convenzione da
stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la
Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e
dello spettacolo "Arcus S.p.a.", ed i
Ministeri per i beni e le attivita' culturali e delle
infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i
criteri e le modalita' per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2.
4. All'art. 10, comma 6, della legge
8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo
le parole: Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sono inserite le seguenti: , di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.".
Art. 4.
Interventi nei settori dei beni e delle attivita'
culturali e dello sport
1. Per interventi nel settore dei
beni e delle attivita' culturali e dello sport e'
autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno
2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25
milioni di euro per l'anno 2006.
2. E' assegnato a Cinecitta' Holding
S.p.a. un contributo straordinario per spese di
investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
3. E' assegnato alla Fondazione
Centro sperimentale di cinematografia un contributo
straordinario per spese di investimento di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4. Gli interventi di cui al comma 1,
sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e
possono essere direttamente effettuati da soggetti o
istituzioni proprietari, possessori e detentori dei
beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono
assegnate le relative risorse.
4-bis. Con l'alto patronato della
Presidenza della Repubblica e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di 450
mila euro per l'anno 2004, quale contributo per le
attività celebrative inerenti il cinquantenario della
conquista del K2. Il contributo e' erogato agli enti
organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione
di un Comitato composto da tre saggi nominati
rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal
Ministro per i beni e le attività culturali.
5. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno
2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
5-bis. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450 mila euro
per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. All'art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, comma 17, lettera c), dopo le
parole: "società sportiva di capitali" sono
inserite le seguenti parole: "o cooperativa".
6-ter. All'art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, il comma 18 e' sostituito dai
seguenti:
"18. Le società e le associazioni sportive
dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione
di attività sportive dilettantistiche, compresa
l'attività didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i
proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi
di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell'elettività delle
cariche sociali, fatte salve le società sportive
dilettantistiche che assumono la forma di società di
capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonchè le modalità di
approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle società e
delle associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli
amministratori delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima
carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione
sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal
Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina
facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le società e le associazioni
sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono in possesso dei
requisiti di cui al comma 18, possono provvedere
all'integrazione della denominazione sociale di cui al
comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta
in tal senso dall'assemblea dei soci.".
6-quater. All'art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono
abrogati.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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